Nuovo Regolamento UE (2023/1542)

Il 18 agosto 2023 è entrato in vigore il nuovo Regolamento sulle batterie e sui rifiuti di batterie (UE) 2023/1542 ed è divenuto applicabile a partire dal 18 febbraio 2024.

Il Regolamento punta a migliorare la sostenibilità ambientale di pile e accumulatori e dei relativi rifiuti e a garantire un sistema un mercato interno efficiente e concorrenziale.

Il Regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire le batterie portatili, le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse.

Si tratta la prima legislazione europea che considera l’intero ciclo di vita delle batterie, dalla produzione al riciclo passando dal loro utilizzo, nel rispetto del Green Deal europeo mirato alla transizione energetica dell’UE, alla crescita di un’industria competitiva negli stati membri e all’indipendenza energetica dai paesi terzi.

Tra le novità più importanti contenute nel regolamento si segnalano:

Le batterie sono classificate secondo le seguenti definizioni:

  • Batteria portatile: la batteria sigillata, con peso pari o inferiore a 5 kg, non progettata specificamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli;
  • Batteria per veicoli elettrici: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L come previsto al regolamento (UE) n. 168/2013, avente un peso superiore a 25 kg, o la batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici delle categorie M, N o O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858;
  • Batteria per mezzi di trasporto leggeri (LMT): una batteria che è sigillata, ha un peso pari o inferiore a 25 kg ed è specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli muniti di ruote, che possono essere alimentati esclusivamente da un motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, ivi compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), e che non è una batteria per veicoli elettrici;
  • Batteria per avviamento, illuminazione e accensione (SLI) o batteria per autoveicoli: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine;
  • Batteria industriale: una batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso superiore ai 5 kg e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli.

Il regolamento amplia la responsabilità estesa del produttore (EPR) che dovrà organizzarsi per garantire la raccolta gratuita delle batterie e l’avvio a recupero, vietandone lo smaltimento in discarica. Gli obiettivi di raccolta saranno più ambiziosi: per le batterie portatili il tasso di raccolta deve raggiungere il 45% entro la fine del 2023, il 63% entro la fine del 2027 e il 73% entro la fine del 2030. La metodologia di calcolo dovrà considerare il reale flusso di batterie sul mercato, ossia il numero di batterie disponibili per la raccolta. Infine dovrà essere dichiarata l’impronta di carbonio relativa all’intero ciclo di vita.

Sulle etichette dovranno comparire informazioni generali sulla batteria, tra cui la categoria, la composizione chimica, la data di fabbricazione, il peso, le informazioni sulle sostanze pericolose e materie prime critiche oltre che il simbolo della raccolta differenziata delle batterie (“bidone barrato”). Infine dovrà essere presente la marcatura CE.

I prodotti contenenti batterie portatili devono essere progettati in modo tale che le batterie siano facilmente rimovibili e sostituibili dall’utente finale, utilizzando strumenti disponibili in commercio (o strumenti specializzati se forniti con il prodotto).

Il regolamento prevede lo sviluppo di requisiti di prestazione e durata per le batterie portatili di uso generale. Questi standard sono un mezzo pratico per migliorare la qualità complessiva, la sostenibilità e la sicurezza delle batterie portatili vendute nell’UE. Tuttavia, il regolamento non prevede valutazioni del ciclo di vita delle batterie portatili prima del 2030.

Tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio sono registrate in formato elettronico, attraverso il cosiddetto “Passaporto digitale delle batterie”, accessibile tramite un codice QR. Tra le informazioni contenute nel passaporto si segnalano:

  • la composizione materiale della batteria, comprese la sua composizione chimica, le sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo e le materie prime critiche presenti nella batteria;
  • parametri tecnici della batteria (capacità nominale, durata di vita prevista, tensione minima nominale e massima, etc.)
  • requisiti relativi alla marcatura ed alla conformità UE
  • informazioni relativi alla gestione dei rifiuti di batterie

TEMPISTICHE

18 agosto 2024 – Obbligo di etichettatura e marcatura CE

18 febbraio 2025 – Obbligo della carbon footprint per le batterie per veicoli elettrici

31 dicembre 2025 – nuovi obiettivi di efficienza di riciclaggio (in peso medio delle batterie):

  • Batterie al piombo-acido: 75%
  • Batterie al litio: 65%
  • Batterie al nichel-cadmio: 80%
  • Altre batterie: 50%

18 febbraio 2026 – Impronta di carbonio per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno;

18 agosto 2026 – etichettatura energetica per tutte le batterie

18 febbraio 2027 – Obbligo del “Passaporto della batteria” ed etichettatura delle batterie tramite QR Code

31 dicembre 2027 – Nuovi obiettivi in materia di recupero di materiali:

  • Cobalto: 90%
  • Rame: 90%
  • Piombo: 90%
  • Litio: 50%
  • Nichel: 90%
  • 90& nichel

18 febbraio 2028 – Carbon footprint per batterie LMT

18 febbraio 2030 – Carbon footprint per gli accumulatori industriali con stoccaggio esterno

31 dicembre 2030 – Nuovi obiettivi di efficienza di riciclaggio:

  • Batterie al piombo-acido: 80% (in peso medio)
  • Batterie al litio: 70% (in peso medio)

31 dicembre 2031 – Nuovi obiettivi in materia di recupero di materiali:

  • Cobalto: 95%
  • Rame: 95%
  • Piombo: 95%
  • Litio: 80%
  • Nichel: 95%

Il Regolamento prevede altre misure che saranno implementate tra il 2031 e il 2036.