In data 15 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta 329/2023 avente come oggetto “Rifiuti di pile e accumulatori – Somme erogate – Ristoro di costi – Trattamento ai fini IVA”, che i corrispettivi previsti ai sensi degli artt. 6, comma 3 e 7, comma 6 del D.Lgs. 188/2008 ed erogati dai produttori di pile e accumulatori e dai sistemi collettivi e individuali delegati per la loro gestione, ai centri di raccolta comunali non sono soggetti ad IVA. Questo vale sia per il “ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili e di accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta’, che per “i corrispettivi incrementali erogati in funzione della differenza anno su anno della raccolta”.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce come tali corrispettivi siano mere erogazioni di denaro non soggette a IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto IVA.
Diverso invece il caso in cui i sistemi collettivi e individuali eroghino corrispettivi per lo svolgimento delle attività di logistica sul territorio. In questo caso il servizio beneficia dell’aliquota IVA ridotta al 10% come previsto dal n. 127sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.